Faq

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Faq Attività di recupero FGVS

L’avviso è relativo al recupero dell’indennizzo rimborsato dal Fondo di Garanzia all'impresa designata che ha risarcito il danneggiato.

Il numero di sinistro è un codice identificativo (p.es. 881B12345B2008) attribuito dall’Impresa Designata territorialmente competente composto da:

  • Codice Impresa Designata (p.es 081);
  • Categoria del sinistro (B=non assicurato);
  • Numero progressivo del sinistro (p.es 12345);
  • Tipo sinistro (B=non assicurato);
  • Anno di accadimento del sinistro (p.es 2008).

L’Impresa Designata territorialmente competente ha provveduto al pagamento del sinistro così come meglio indicato nel prospetto allegato all’avviso di pagamento. Successivamente il Fondo di garanzia, a seguito dei rimborsi effettuati a favore dell’Impresa Designata, si è surrogato nei diritti di rivalsa nei confronti del debitore (proprietario e/o conducente del veicolo non assicurato ovvero di danneggiato o assicurato, a seconda della fattispecie di recupero).

L’Impresa Designata che ha pagato è quella territorialmente competente individuata in base al luogo di accadimento del sinistro. La designazione delle Imprese, valida per un triennio ed attualmente vigente è quella approvata con provvedimento Ivass.

Elenchi Imprese

È il contratto assicurativo obbligatorio per legge. 

La copertura assicurativa di un veicolo deriva da un’assicurazione Responsabilità Civile Auto (RCA) che è il contratto assicurativo stipulato con la compagnia di assicurazione che copre i danni causati a terzi a seguito della circolazione stradale. Le polizze auto coprono danni fino ad un massimale prestabilito e hanno tariffe diverse a seconda delle varie compagnie assicurative e delle garanzie offerte.

È l’importo massimo che una compagnia assicurativa può erogare in ipotesi di sinistro. Il Fondo di Garanzia Vittime della Strada risarcisce il danno nei casi previsti fino al massimale di legge vigente al momento del sinistro.

Per i massimali di legge clicca qui.

Il premio di polizza è il corrispettivo che l'assicurato versa alla compagnia in cambio delle garanzie prestate. Con l’avvenuto pagamento, la compagnia di assicurazione assume l'obbligo di risarcire i terzi, entro i limiti convenuti, per i danni derivanti da un sinistro causato dal veicolo assicurato. In pratica, è il costo della polizza assicurativa.

Se il contraente non paga il premio o la prima rata di premio stabilita dal contratto, l’assicurazione resta sospesa fino alle ore 24:00 del giorno in cui il contraente paga quanto è da lui dovuto. Se alle scadenze convenute il contraente non paga i premi successivi, l’assicurazione resta sospesa dalle ore 24:00 del 15° giorno dopo quello di scadenza (art. 1901 c.c. commi 1 e 2).

Salvo definizione dei danni in sentenza, nelle quali è il Giudice adito ad effettuare la quantificazione dei danni, questa è di competenza delle Imprese Designate che, ex lege, svolgono l’istruttoria e liquidano i danni per conto del Fondo Strada.

La Legge 990 del 24.12.1969 (poi sostituita da Codice delle Assicurazioni private) ha reso obbligatoria l'assicurazione per la Responsabilità Civile per tutti i veicoli circolanti, quindi automobili, autocarri, rimorchi, moto, ciclomotori e natanti.

L’obbligo assicurativo della responsabilità civile auto è a carico del proprietario o del locatario o dell’usufruttuario dell'autovettura in solido con il conducente del veicolo. Pertanto, se una persona guida un veicolo non di sua proprietà e causa un incidente stradale, il proprietario sarà chiamato a risponderne in solido con il conducente.

Lo stesso dicasi nel caso di circolazione stradale senza copertura assicurativa: la responsabilità sarà addebitata al proprietario in solido con il conducente se diverso dal primo.

Per poter effettuare il pagamento si può utilizzare il bollettino MAV allegato all’avviso di intimazione.

In alternativa al canale bancario, il pagamento può essere effettuato:

  • presso qualsiasi azienda di credito o presso gli sportelli dell’Agente di Riscossione della Provincia competente;
  • presso gli uffici postali, utilizzando il bollettino allegato all’avviso di intimazione;
  • mediante domiciliazione bancaria, contattando il CALL CENTER dell’Agente incaricato della Riscossione (numero verde indicato in basso a pagina 3 dell’avviso di intimazione), prenotando il pagamento delle successive fatturazioni con addebito sul proprio conto corrente bancario alle condizioni concordate con la propria banca.
  • presso le ricevitorie SISAL autorizzate a svolgere questo servizio, presentando l’apposita scheda unita al bollettino MAV.

 

Il Fondo di Garanzia delle Vittime della Strada, in qualità di Ente Creditore, ha autorizzato tutti gli Agenti della Riscossione alla rateizzazione del pagamento delle somme dovute sulla cartella di ruolo emessa e notificata al debitore.

Per richiedere il pagamento rateale, occorre presentare domanda in carta libera e idonea documentazione presso l’Agente della Riscossione incaricato, secondo modalità, termini e procedure in essere presso l’Agente medesimo, nel rispetto della normativa vigente.

Il Fondo di Garanzia delle Vittime della Strada, in qualità di Ente Creditore, consente la rateizzazione a tutti i debitori che abbiano ricevuto un avviso precoattivo e che ne facciano richiesta. Le modalità per la rateizzazione sono indicate direttamente nell’avviso precoattivo ricevuto.

La rateizzazione sull’avviso precoattivo viene gestita direttamente da Consap-FGVS.

Al ricevimento dell’avviso, come indicato nello stesso, il debitore può chiedere i chiarimenti contattando il call center al numero dedicato e l’operatore fornirà i chiarimenti richiesti.

Ove la risposta non sia sufficiente il debitore dovrà fare una richiesta scritta, anche via mail /pec, seguendo le indicazioni fornite sull’avviso ricevuto, e chiedere informazioni/chiarimenti/documentazione relativa al sinistro per il quale è stato richiesto il recupero.

L'iscrizione nei ruoli costituisce una modalità di riscossione delle imposte ai sensi dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973.

Il ruolo è un atto amministrativo collettivo in cui sono iscritte tutte le somme dovute dai contribuenti che hanno domicilio fiscale in comuni compresi nell’ambito territoriale cui il ruolo si riferisce. Esso contiene, per ogni destinatario il CF, il periodo d’imposta, l’imponibile, l’imposta, gli interessi e le sanzioni eventualmente dovute. L’ufficio forma il ruolo in base ad un titolo che lo legittima a riscuotere. Il ruolo è inviato in via telematica all’Agente della Riscossione, che dà comunicazione delle singole iscrizioni ai contribuenti mediante la cartella di pagamento, che costituisce atto di precetto. La cartella di pagamento contiene l’invito a pagare entro 60 giorni le somme iscritte al ruolo, con l’avvertimento che, in mancanza, si procederà ad esecuzione forzata.

Il ruolo è l'elenco dei debitori e delle somme da essi dovute formato dall'ufficio ai fini della riscossione a mezzo del concessionario.

In tale circostanza l’utente, pur rimanendo obbligato al pagamento delle somme, può richiedere informazioni sul sinistro oggetto della cartella di ruolo direttamente al Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada. Nel caso in cui, a seguito di esame della documentazione prodotta dall’utente, le somme di cui sopra risultassero non dovute, il Fondo provvederà ad effettuare il discarico d’ufficio ed a comunicarlo tempestivamente all’Agente della Riscossione incaricato per i conseguenti adempimenti.

In tale circostanza l’utente deve inoltrare a mezzo e-mail (info.recuperieq@consap.it)

la documentazione attestante la copertura assicurativa alla data del sinistro e precisamente:

  • copia del contratto di assicurazione;
  • copia del certificato di assicurazione;
  • copia del contrassegno.

In assenza di tale documentazione, dovrà essere trasmessa dichiarazione rilasciata dalla Compagnia assicurativa di appartenenza che attesti e certifichi che il veicolo di proprietà alla data del sinistro era regolarmente coperto da assicurazione (nella dichiarazione dovrà essere indicata la targa ed il proprietario del veicolo, nonché data, decorrenza e scadenza della polizza).

L’ente creditore farà gli accertamenti presso la compagnia assicurativa che ha emesso il certificato/contrassegno e se confermata l’esistenza della copertura, sarà la compagnia di assicurazione che garantiva la RCA all’epoca del sinistro a rimborsare il Fondo.  

 

a. Vendita:

In tale circostanza l’utente (venditore) deve inoltrare a mezzo e-mail (info.recuperieq@consap.it) la documentazione attestante il passaggio di proprietà in data anteriore al sinistro.
Al riguardo si precisa che - in caso di compravendita di veicoli registrati al PRA (Pubblico Registro Automobilistico) - la normativa vigente (art. 94 del Codice della Strada) pone a carico dell’acquirente la trascrizione del relativo passaggio di proprietà entro 60 gg; in caso contrario la vettura rimane intestata al venditore il quale potrà incorrere in tutte le conseguenze legate al presunto possesso ed utilizzo del veicolo (bolli non versati, multe e sanzioni, ecc.). In quest’ultimo caso l’utente (venditore) avrà le seguenti possibilità:
   Nuova Richiesta di trascrizione al PRA in cui sia rinnovata la dichiarazione di vendita. In tal caso, sono a carico del venditore tutte le spese (imposta di bollo e di trascrizione, nonché le spettanze ACI), così come già previste per la trascrizione al PRA.
   Tramite ricorso al Giudice: se la prima strada non è percorribile, è possibile rivolgersi al Tribunale o al Giudice di Pace che riconosca, tramite sentenza, la perdita di possesso del venditore e la trascrizione al PRA del passaggio di proprietà.

b. Rottamazione:

In caso di veicolo rottamato prima della data del sinistro contestato, occorre presentare via e-mail (info.recuperieq@consap.it) il certificato di rottamazione – rilasciato dal centro raccolta presso il quale é stata demolita la vettura o concessionario/automercato/succursale della casa costruttrice - dal quale devono risultare i seguenti dati:

  • nome e cognome del proprietario/detentore;
  • indirizzo del proprietario/detentore;
  • numero di registrazione/identificazione e la firma del titolare dell'impresa che rilascia il certificato;
  • l'autorità competente che ha rilasciato l'autorizzazione all'impresa;
  • la data e l'ora di rilascio del certificato e la data e l'ora di presa in carico del mezzo;
  • l'impegno a provvedere alla richiesta di cancellazione dal PRA;
  • gli estremi di identificazione del veicolo (classe, marca, modello, targa e numero di telaio), i dati personali e la firma del soggetto che effettua la consegna del veicolo (qualora si tratti di soggetto diverso dal proprietario, anche i dati di quest'ultimo);
  • denuncia presentata agli organi di Pubblica Sicurezza, in caso di furto o smarrimento di targhe e/o documenti.

Questo certificato solleva da ogni responsabilità (civile, penale e amministrativa) il proprietario del veicolo. Inoltre dalla data di consegna del veicolo, dichiarata nel certificato, viene a cessare anche l'obbligo del pagamento della tassa automobilistica (bollo auto) a carico dell'intestatario al PRA.
Pertanto è importante:

  • accertarsi, se si consegna il veicolo direttamente al centro di raccolta, che sia in possesso della prevista autorizzazione;
  • esigere che il centro di raccolta o concessionario/succursale della casa costruttrice/automercato che ritira il veicolo per la demolizione rilasci il certificato di rottamazione (recante i dati minimi di cui sopra);
  • conservare con cura il certificato di rottamazione per qualsiasi evenienza (in primo luogo di natura fiscale).

Se sul veicolo da demolire è iscritto al PRA un provvedimento di fermo amministrativo, occorrerà prima cancellare al PRA il fermo amministrativo (dopo aver pagato le somme dovute al Concessionario della Riscossione) e dopo richiedere la "cessazione della circolazione per demolizione".
Si consiglia, prima di richiedere la demolizione, di richiedere una "visura", indicando la targa del veicolo, all'ufficio provinciale ACI – Pubblico Registro Automobilistico (PRA), o tramite il servizio visure online, per verificare che sul veicolo non sia iscritto un fermo amministrativo.
L’ente creditore farà gli accertamenti sulla documentazione trasmessa e all’esito del riesame, si riserva la facoltà di procedere all’annullamento in autotutela nei confronti del soggetto.

In tale circostanza, il Fondo di Garanzia quale Ente creditore, esaminate le eccezioni del debitore con relativa documentazione, si riserva la facoltà di procedere all’annullamento della procedura di riscossione a ruolo all’esito di riesame che riterrà di condurre in sede di autotutela, secondo i principi di legalità e buona amministrazione, così come riportato nell’avviso di intimazione e pagamento.

L’azione di recupero esercitata dal Fondo di Garanzia Vittime della Strada che agisce nei confronti del responsabile/i, ai sensi dell’art. 292 del CAP, non è soggetta al termine di prescrizione biennale, applicabile all’azione risarcitoria spettante al danneggiato dalla circolazione stradale, poiché il suo diritto non deriva dal diritto del danneggiato al risarcimento dei danni, ma trova il suo fondamento nella suddetta azione specifica che è soggetta all’ordinario termine di prescrizione decennale (tra le altre vedasi  Cass., nn. 10176/1997, 10827/2007, 15303/2013), decorrente dalla data di liquidazione delle somme riconosciute ai danneggiati e non dalla data di accadimento del sinistro.