a. Vendita:
In tale circostanza l’utente (venditore) deve inoltrare a mezzo e-mail (info.recuperieq@consap.it) la documentazione attestante il passaggio di proprietà in data anteriore al sinistro.
Al riguardo si precisa che - in caso di compravendita di veicoli registrati al PRA (Pubblico Registro Automobilistico) - la normativa vigente (art. 94 del Codice della Strada) pone a carico dell’acquirente la trascrizione del relativo passaggio di proprietà entro 60 gg; in caso contrario la vettura rimane intestata al venditore il quale potrà incorrere in tutte le conseguenze legate al presunto possesso ed utilizzo del veicolo (bolli non versati, multe e sanzioni, ecc.). In quest’ultimo caso l’utente (venditore) avrà le seguenti possibilità:
Nuova Richiesta di trascrizione al PRA in cui sia rinnovata la dichiarazione di vendita. In tal caso, sono a carico del venditore tutte le spese (imposta di bollo e di trascrizione, nonché le spettanze ACI), così come già previste per la trascrizione al PRA.
Tramite ricorso al Giudice: se la prima strada non è percorribile, è possibile rivolgersi al Tribunale o al Giudice di Pace che riconosca, tramite sentenza, la perdita di possesso del venditore e la trascrizione al PRA del passaggio di proprietà.
b. Rottamazione:
In caso di veicolo rottamato prima della data del sinistro contestato, occorre presentare via e-mail (info.recuperieq@consap.it) il certificato di rottamazione – rilasciato dal centro raccolta presso il quale é stata demolita la vettura o concessionario/automercato/succursale della casa costruttrice - dal quale devono risultare i seguenti dati:
- nome e cognome del proprietario/detentore;
- indirizzo del proprietario/detentore;
- numero di registrazione/identificazione e la firma del titolare dell'impresa che rilascia il certificato;
- l'autorità competente che ha rilasciato l'autorizzazione all'impresa;
- la data e l'ora di rilascio del certificato e la data e l'ora di presa in carico del mezzo;
- l'impegno a provvedere alla richiesta di cancellazione dal PRA;
- gli estremi di identificazione del veicolo (classe, marca, modello, targa e numero di telaio), i dati personali e la firma del soggetto che effettua la consegna del veicolo (qualora si tratti di soggetto diverso dal proprietario, anche i dati di quest'ultimo);
- denuncia presentata agli organi di Pubblica Sicurezza, in caso di furto o smarrimento di targhe e/o documenti.
Questo certificato solleva da ogni responsabilità (civile, penale e amministrativa) il proprietario del veicolo. Inoltre dalla data di consegna del veicolo, dichiarata nel certificato, viene a cessare anche l'obbligo del pagamento della tassa automobilistica (bollo auto) a carico dell'intestatario al PRA.
Pertanto è importante:
- accertarsi, se si consegna il veicolo direttamente al centro di raccolta, che sia in possesso della prevista autorizzazione;
- esigere che il centro di raccolta o concessionario/succursale della casa costruttrice/automercato che ritira il veicolo per la demolizione rilasci il certificato di rottamazione (recante i dati minimi di cui sopra);
- conservare con cura il certificato di rottamazione per qualsiasi evenienza (in primo luogo di natura fiscale).
Se sul veicolo da demolire è iscritto al PRA un provvedimento di fermo amministrativo, occorrerà prima cancellare al PRA il fermo amministrativo (dopo aver pagato le somme dovute al Concessionario della Riscossione) e dopo richiedere la "cessazione della circolazione per demolizione".
Si consiglia, prima di richiedere la demolizione, di richiedere una "visura", indicando la targa del veicolo, all'ufficio provinciale ACI – Pubblico Registro Automobilistico (PRA), o tramite il servizio visure online, per verificare che sul veicolo non sia iscritto un fermo amministrativo.
L’ente creditore farà gli accertamenti sulla documentazione trasmessa e all’esito del riesame, si riserva la facoltà di procedere all’annullamento in autotutela nei confronti del soggetto.