L'art. 2, comma 477, lettera b) della Legge 244/2007 prevede che i mutui che fruiscono di agevolazioni pubbliche al momento della richiesta di sospensione non possono essere oggetto di sospensione. Ciò al fine di evitare il cumulo tra benefici che comportino utilizzo di risorse pubbliche.
In merito alle agevolazioni previste dall'art. 2 del DL n. 185/2008 e dall'art. 3 del DL n. 93/2008 non opera il divieto di cumulo poiché: la prima iniziativa è conclusa, la seconda non prevede alcuna contribuzione pubblica.