FAQ Fondo per gli acquirenti di beni immobili da costruire

FAQ Fondo per gli acquirenti di beni immobili da costruire

FAQ Fondo per gli acquirenti di beni immobili da costruire


Pagamento quota

L'autodichiarazione, scaricata dal Portale Fondo immobili da costruire accessibile all’indirizzo https://fondoimmobilidacostruire.consap.it  previo accesso con le credenziali trasmesse via e-mail e aggiornamento della propria anagrafica, deve essere opportunamente compilata e sottoscritta in ogni sua parte in base alle seguenti indicazioni:

-aggiornare i dati anagrafici e di pagamento contenuti nel modello, se variati.

-Indicare l'eventuale somma percepita come incasso di riparti fallimentari, se avvenuto dopo la ricezione dell’ultima quota e qualora non sia stata mai comunicata. L’indicazione dell’eventuale incasso di riparti fallimentari è da non confondere con l’indicazione delle quote già pagate da Consap.

-comunicare se dopo l’incasso dell’ultima quota sia stato eventualmente acquistato l’immobile oggetto del preliminare. In tal caso, allegare all'autodichiarazione anche la relativa documentazione (es. atto di compravendita dalla Procedura, decreto di trasferimento, transazione con la Procedura fallimentare).

-Allegare alla suddetta autodichiarazione copia del documento d'identità e delle coordinate bancarie o postali sulle quali ricevere l'accredito della quota, ove siano diverse da quelle già comunicate, oppure l'indirizzo presso il quale ricevere l'assegno circolare di equivalente importo.

-Nel caso di domanda cointestata, compilare la liberatoria con la quale autorizza l’istante/altro cointestatario a ricevere il pagamento della quota.

Consap, non appena avrà ricevuto la suddetta documentazione, provvederà al pagamento della quota al netto di eventuali riparti (se dichiarati), senza ulteriori comunicazioni.

La dichiarazione sostitutiva ex art 47 DPR 445/2000 – scaricabile dal portale Fondo immobili da costruire accessibile all’indirizzo https://fondoimmobilidacostruire.consap.it - compilata dall'erede attestante il decesso dell’istante con menzione di tutti gli eredi - unitamente ai documenti di identità. Nel caso in cui più coeredi vogliano delegare un unico beneficiario a ricevere la quota, è necessario allegare anche la dichiarazione sostitutiva ex art 47 DPR 445/2000 contenente la delega all’incasso– scaricabile dal portale Fondo immobili da costruire accessibile all’indirizzo https://fondoimmobilidacostruire.consap.it

La dichiarazione sostitutiva ex art 47 DPR 445/2000 – scaricabile dal portale Fondo immobili da costruire accessibile all’indirizzo https://fondoimmobilidacostruire.consap.itcompilata dall'erede attestante il decesso del cointestatario con menzione di tutti gli eredi - unitamente ai documenti di identità. Nel caso in cui più coeredi vogliano delegare un unico beneficiario a ricevere la quota, è necessario allegare anche la dichiarazione sostitutiva ex art 47 DPR 445/2000 – scaricabile dal portale Fondo immobili da costruire accessibile all’indirizzo https://fondoimmobilidacostruire.consap.it contenente la delega all’incasso.

No, non è possibile. Nel caso in cui l’istante non possegga un conto corrente bancario o postale può richiedere un assegno circolare.

Oltre alla compilazione della dichiarazione sostitutiva ex art 47 DPR 445/2000, – scaricabile dal portale Fondo immobili da costruire accessibile all’indirizzo https://fondoimmobilidacostruire.consap.it, è necessario che il cointestatario compili, anche in copia semplice, la liberatoria con cui si autorizza l'istante a ricevere il pagamento della quota di indennizzo.

No.

Sì, l'istante in sede di comunicazione della dichiarazione sostitutiva ex art 47 DPR 445/2000, – scaricabile dal portale Fondo immobili da costruire accessibile all’indirizzo https://fondoimmobilidacostruire.consap.it, deve dichiarare il riparto fallimentare percepito dopo l’incasso dell’ultima quota.

La nuova quota verrà erogata detraendo la somma dichiarata dall'istante.

Si, occorre inserire sul modulo dell'autodichiarazione anche il codice SWIFT.

In forza del decreto 8 marzo 2013 del Ministero della Giustizia di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze l’erogazione della quinta quota è stata avviata nel mese di gennaio 2024. Le percentuali della quinta quota sono pari al 6,41% per la sez. 1 e al 6,90% per la sez. 2.

 


Questioni di carattere generale

Il Fondo viene alimentato attraverso il versamento dei contributi obbligatori a carico dei costruttori, i quali sono tenuti all'obbligo di procurare il rilascio e di provvedere alla consegna della fideiussione agli attuali promissari acquirenti di beni immobili da costruire – che abbiano stipulato promesse di acquisto successivamente al 21.7.2005 - a garanzia delle somme riscosse prima del trasferimento della proprietà.

L'aliquota del contributo dovuta al Fondo è fissata nella misura del cinque per mille dell'importo di ogni fideiussione rilasciata, misura massima prevista per legge.

Perché l'unica fonte di alimentazione del Fondo è costituita dall'aliquota del cinque per mille dell'importo di ogni fideiussione rilasciata dai costruttori. Periodicamente Consap verifica la consistenza dei contributi e non appena si verificano le condizioni previste dal decreto interministeriale 8 marzo 2013 avvia la fase di erogazione della nuova quota

No, il termine per la presentazione delle domande è scaduto il 30/6/2008.