Procedure Fondo vittime mafia, estorsione, usura, reati violenti e orfani per crimini domestici

Procedure Fondo vittime mafia, estorsione, usura, reati violenti e orfani per crimini domestici

Procedure Fondo vittime mafia, estorsione, usura, reati violenti e orfani per crimini domestici

PROCEDURE PER LE VITTIME DI ESTORSIONE

 

La domanda per ottenere il contributo va presentata al Prefetto della Provincia nella quale si è verificato il fatto estorsivo, entro 5 anni dalla data della denuncia o dalla data in cui l'interessato viene a sapere, in base ad indagini preliminari in corso, che l'evento lesivo da lui subito può derivare da finalità di estorsione.

In caso di intimidazione ambientale, la domanda va presentata entro un anno dalla data in cui o sono cominciate le richieste di estorsione, o l'interessato è stato per la prima volta oggetto di violenza o minaccia.

Questi termini sono sospesi qualora il Pubblico Ministero, sussistendo un pericolo di ritorsione, decida di garantire la riservatezza di chi dichiara di essere vittima del racket.

L'elargizione è pari all'intero ammontare del danno (danno emergente e mancato guadagno) e, comunque, non superiore per ogni domanda ad € 1.549.370,70 (nel caso di più domande da parte dello stesso soggetto, l'importo complessivo non può superare € 3.098.741,39 in tre anni).

Prima della definizione del procedimento per la concessione dell'elargizione può essere disposta la corresponsione di una provvisionale fino al 70% dell'ammontare complessivo dell'elargizione stessa, previo parere del Pubblico Ministero.

Il contributo è esente dal versamento delle imposte Irpef ed Irpeg.

Nel caso di morte o di danno conseguente a lesioni personali, l'elargizione è concessa per il solo importo eccedente la somma eventualmente ricevuta dall'interessato in base alla Legge 302/1990 in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata. Allo stesso modo, se esiste una polizza assicurativa e l'importo del danno supera la somma liquidata dall'assicurazione, il contributo viene concesso per la sola quota eccedente.

 

 

PROCEDURE PER LE VITTIME DI USURA

 

La domanda per l'accesso al Fondo va presentata alla Prefettura della Provincia in cui è avvenuto il reato di usura, entro e non oltre 24 mesi dalla data della denuncia dell'usuraio o dalla data in cui la persona offesa ha notizia dell'inizio delle indagini.

Condizioni fondamentali per avere diritto al mutuo sono:

  • esercitare un'attività commerciale, imprenditoriale, artigianale o professionale;
  • risultare parte offesa nel relativo procedimento penale per fatti di usura verificatisi a partire dal 1° gennaio 1996 oppure, per i casi precedenti;
  • risultare parte offesa in un procedimento penale di primo grado che sia in corso successivamente al 24 marzo 1996, data dell'entrata in vigore della Legge 108/1996.

La domanda, infine, deve essere corredata di un piano d'investimento per il reinserimento dell'usurato nell'economia legale e di un piano di restituzione dell'importo del mutuo.

Le domande, accompagnate da un parere delle Prefetture sulla loro validità e congruità, pervengono al Comitato del Fondo di solidarietà per le vittime dell'estorsione e dell'usura, che le esamina e delibera la concessione o meno del mutuo.

Il mutuo viene erogato dopo che, chiuse le indagini preliminari avviate a seguito della denuncia, il Giudice per le indagini preliminari abbia disposto il rinvio a giudizio del presunto usuraio. Tuttavia, il mutuo può essere concesso anche nel corso delle indagini preliminari previo parere favore del Pubblico Ministero sulla base di concreti elementi acquisiti nel corso delle indagini preliminari medesime.

Presentando la domanda di accesso al Fondo, il richiedente può beneficiare della sospensione dei termini delle procedure esecutive, fino a un massimo di 300 giorni.

PROCEDURE PER LE vittime dei reati di tipo mafioso e dei reati intenzionali violenti NONCHé orfani per crimini domestici

 

Il procedimento per l'accesso al Fondo ha inizio con la presentazione di apposita domanda da parte dei soggetti in possesso dei requisiti di legge.

La domanda per l'accesso al Fondo è presentata direttamente o inviata a mezzo plico raccomandato con avviso di ricevimento al Prefetto della Provincia nella quale il richiedente ha la residenza, ovvero in cui ha sede l'Autorità Giudiziaria che ha emesso la sentenza.

La domanda così presentata alla Prefettura competente viene quindi trasmessa, previa istruttoria sull'accertamento dei presupposti per l'accesso, al Comitato di Solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso e dei reati intenzionali violenti.