FAQ Ruolo dei periti assicurativi

FAQ Ruolo dei periti assicurativi

FAQ Ruolo dei periti assicurativi

Per iscriversi al Ruolo dei periti assicurativi è necessario possedere tutti i requisiti previsti dall’art. 158 del Codice delle assicurazioni private, tra i quali aver svolto un periodo di tirocinio della durata di 24 mesi presso un perito assicurativo iscritto al Ruolo e aver successivamente superato la prova di idoneità organizzata dalla Consap.

Per ulteriori informazioni si invita a consultare la sezione Informazioni per i candidati al Ruolo.

Sì. Ai sensi dell’art. 158 del Codice delle assicurazioni private non possono esercitare l'attività di perito assicurativo né essere iscritti al Ruolo:

- i riparatori di veicoli e di natanti;

- i pubblici dipendenti con rapporto lavorativo a tempo pieno o a tempo parziale (se superiore alla metà dell'orario lavorativo a tempo pieno);

- gli iscritti al RUI (Registro Unico degli Intermediari Assicurativi) gestito da IVASS.

 

Il tirocinio è il periodo di praticantato finalizzato all'acquisizione della pratica professionale inerente all’attività peritale. Il tirocinio deve svolgersi presso un perito assicurativo iscritto al Ruolo e non può essere inferiore a 24 mesi, anche frazionati in più periodi effettuati presso periti assicurativi diversi.

Al tirocinante non è consentita la redazione autonoma di perizie, né lo svolgimento autonomo di singoli atti relativi alle perizie stesse.

Nelle perizie deve essere dato atto della partecipazione all'attività da parte del praticante, in caso contrario le perizie potrebbero non essere ritenute idonee a dimostrare l’effettività del praticantato.

Il perito è tenuto a informare CONSAP dell'inizio del tirocinio da parte del tirocinante attraverso il modulo n., scaricabile da questo sito nella sezione Modulistica, da inviare tramite PEC contestualmente all'inizio del tirocinio all'indirizzo consap@pec.consap.it.

Ai fini dell’ammissione alla prova d’idoneità, il tirocinio decorre dalla data di invio della predetta PEC.

A conclusione del tirocinio, il perito rilascia in duplice copia al praticante l'attestazione di compiuto tirocinio conforme al modello “modulo n. 2”, scaricabile da questo sito nella sezione Modulistica, che lo stesso tirocinante avrà cura di inviare a Consap con le modalità sopra indicate.
Se il tirocinio si svolge presso più periti, ognuno rilascerà la suddetta attestazione per il periodo di pratica effettivamente svolto presso di sé.
Per ulteriori informazioni si prega di consultare la voce “Tirocinio” presente nella pagina Informazioni per i candidati al Ruolo.

La prova di idoneità consiste in un esame scritto, articolato su due elaborati:

  • test a risposta multipla su materie tecniche e giuridiche attinenti l'attività peritale;
  • redazione di una perizia su documentazione fotografica, corredata dall'illustrazione delle valutazioni e dei principi seguiti nella redazione della stessa.

Indicazioni specifiche sulla prova sono sempre riportate nel relativo bando che Consap pubblica, per ogni sessione, sul proprio sito internet.

No. Ai sensi del Codice delle Assicurazioni Private non assumono rilievo, tanto per l'adempimento dell'obbligo di tirocinio quanto per l'obbligo del superamento dell'esame di idoneità, il possesso di titoli scolastici, abilitazioni professionali, pregresse esperienze lavorative o simili.

Per iscriversi al Ruolo dei periti assicurativi occorre versare la tassa di concessione governativa, pari attualmente ad € 168,00 e compilare l’apposita domanda, scaricabile dal sito internet della Consap.

L‘originale della domanda, con applicata una marca da bollo pari attualmente a € 16,00 e con allegata la quietanza del pagamento della tassa di concessione governativa e fotocopia di un proprio documento di identità, va spedita con raccomandata a/r a Consap – Ruolo Periti Assicurativi – Via Yser 14 – 00198 Roma.

La domanda può anche essere presentata via Pec, scansionando ed allegando ciò che sarebbe stato spedito per raccomandata (ovvero domanda, documento di identità, quietanza di pagamento della tassa di concessione governativa) oltre a dichiarazione sostitutiva di assolvimento dell’obbligo del bollo ai sensi del d.P.R. n. 445/2000 (v. sezione modulistica).

Per visualizzare le procedure post-iscrizione relative agli adempimenti, agli obblighi di comunicazione, alla cancellazione e alla reiscrizione al Ruolo, si consiglia di visitare la pagina “Informazioni per gli iscritti”.

Il termine massimo previsto per la conclusione dei suddetti procedimenti è di 90 giorni decorrenti dal ricevimento delle istanze.

La tassa di concessione governativa, pari attualmente ad € 168,00, va versata all'Agenzia delle Entrate sul conto corrente postale 8003 intestato ad Agenzia delle Entrate - Centro operativo di Pescara.

Entro 20 giorni lavorativi dal verificarsi dell'evento, il perito deve comunicare alla  Consap le variazioni intervenute (indirizzo di residenza o sede operativa, recapiti telefonici, email, Pec, ecc.) utilizzando la modulistica scaricabile dal sito internet.

La comunicazione dovrà essere inviata per email a ruoloperitiassicurativi@consap.it.

Per reiscriversi al Ruolo occorre

  • regolarizzare la propria posizione contributiva pagando tutti i contributi omessi;
  • versare la tassa di concessione governativa (attualmente pari ad € 168,00);
  • presentare la domanda di reiscrizione, disponibile sul sito internet della Consap.

L‘originale della domanda, con applicata una marca da bollo pari attualmente ad € 16,00 e con allegata la documentazione comprovante l’avvenuto pagamento dei contributi e della tassa di concessione governativa nonché fotocopia di un proprio documento di identità, va spedita con raccomandata a/r a Consap – Ruolo Periti Assicurativi – Via Yser 14 – 00198 Roma.

La domanda può anche essere presentata via Pec, scansionando ed allegando ciò che sarebbe stato spedito per raccomandata oltre a dichiarazione sostitutiva di assolvimento dell’obbligo del bollo ai sensi del d.P.R. n. 445/2000.

Sì. Il perito radiato può chiedere di essere nuovamente iscritto al Ruolo, purché siano trascorsi almeno cinque anni dalla cancellazione e sussistano i requisiti di cui all'art. 158, commi 1 e 2.

Ai sensi dell'art. 337 del Codice delle assicurazioni private, sono tenuti al pagamento del contributo di gestione gli iscritti al Ruolo.

La misura del contributo è stabilita ogni anno dal Ministero dell'economia e delle finanze con apposito decreto pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.

Non sono previste cause di esenzione dal contributo.

I termini e le modalità per il pagamento del contributo sono stabiliti annualmente dalla Consap con un provvedimento pubblicato sul proprio sito internet, che viene adottato successivamente all’individuazione dell’importo da parte del Ministero dell'economia e delle finanze.

Tutte le informazioni al riguardo sono pubblicate sulla pagina Informazioni per gli iscritti.

Il mancato pagamento del contributo è motivo di cancellazione dal Ruolo e di avvio della procedura di riscossione coattiva delle somme dovute tramite ruolo esattoriale (Agenzia delle Entrate-Riscossione).
Si precisa che il mancato pagamento dei contributi non comporta l’automatica cancellazione del perito dal Ruolo, né attribuisce al moroso un diritto od una legittima aspettativa alla cancellazione. Fino a quando la Consap non adotti un provvedimento di cancellazione per morosità il perito moroso resta iscritto, con conseguente maturazione dell’obbligo di pagamento dei contributi annuali di gestione. 


Si ricorda infine che l’obbligo contributivo è stabilito per legge (art. 337 del Codice delle Assicurazioni Private), che l’importo del contributo è determinato con un decreto ministeriale pubblicato in Gazzetta Ufficiale e che le modalità e i termini del versamento sono stabiliti dalla Consap con un provvedimento pubblicato sul proprio sito internet. 
Pertanto, eventuali comunicazioni della Consap destinate a rammentare ai periti la sussistenza di un’eventuale morosità, l’ammontare del contributo annuale od il termine entro il quale va eseguito il pagamento sono da considerarsi del tutto facoltative ed effettuate per mera cortesia nei confronti degli iscritti, sui quali permane l’onere di verificare la regolarità della propria posizione amministrativa.

Al riguardo si ricorda che in ogni momento si può controllare se il proprio nominativo risulti o meno nel Ruolo, perché l’elenco degli iscritti è liberamente consultabile all’indirizzo internet ruoloperiti.consap.it.

Per qualunque informazione circa i contributi arretrati inerenti il periodo in cui la gestione del Ruolo era affidata all’ISVAP (vale a dire prima dell’1.1.2013) è necessario contattare l’IVASS.

Sì. Nel caso di erroneo o doppio versamento del contributo, la richiesta di rimborso deve essere inviata a ruoloperitiassicurativi@consap.it, allegando quietanza del pagamento effettuato e fornendo le seguenti informazioni:

  • cognome e nome
  • numero di iscrizione al Ruolo
  • codice IBAN del conto sul quale effettuare il rimborso
  • nominativo del titolare del conto.

No. I contributi relativi agli anni precedenti alla data di cancellazione restano dovuti.

In caso di decesso del perito gli eredi devono comunicare la data dell'evento, trasmettendo copia del certificato di morte per e-mail a ruoloperitiassicurativi@consap.it.

Il perito che per un qualunque motivo intenda rinunciare all’iscrizione al Ruolo deve presentare domanda di cancellazione in bollo, utilizzando la modulistica scaricabile dal sito internet.

La richiesta va inviata per posta in originale a Consap – Ruolo Periti Assicurativi – Via Yser 14 – 00198 Roma, unitamente a fotocopia di un proprio documento di identità.

La domanda può anche essere presentata via Pec, scansionando ed allegando ciò che sarebbe stato spedito per raccomandata oltre alla dichiarazione sostitutiva di assolvimento dell’obbligo del bollo ai sensi del d.P.R. n. 445/2000 (v. modulistica)

Le domande di cancellazione presentate in modo difforme da quanto esposto non potranno essere prese in considerazione.

La comunicazione di aver cessato l’attività (ancorché documentata, ad esempio, dalla chiusura della partita IVA o dalla percezione del trattamento pensionistico) o l’invio della domanda di cancellazione ad un qualunque Ente diverso dalla Consap non equivale alla presentazione della domanda di cancellazione dal Ruolo e non verrà presa in considerazione.

Si precisa che la cancellazione da Ruolo non si verifica per effetto della semplice presentazione della domanda ma per effetto dell’adozione del provvedimento di cancellazione da parte della Consap. Prima di tale momento, pertanto, il perito resta iscritto al Ruolo con tutte le relative conseguenze (come l’eventuale maturazione dell’obbligo di pagamento del contributo annuale di gestione).

Si ricorda, infine, che in ogni momento si può controllare se il proprio nominativo risulta o meno nel Ruolo, perché l’elenco degli iscritti è liberamente consultabile all’indirizzo internet ruoloperiti.consap.it.

No. Tali comunicazioni non comportano l'automatica cancellazione dal Ruolo. 
Per ottenere la cancellazione dal Ruolo occorre presentare formale richiesta utilizzando la modulistica scaricabile dal sito internet ed attendere che la Consap adotti il relativo provvedimento.


Il contributo di gestione resta dovuto fino a quando si resta iscritti nel Ruolo, anche se di fatto inattivi.

Si ricorda che in ogni momento si può controllare se il proprio nominativo risulta o meno nel Ruolo, perché l’elenco degli iscritti è liberamente consultabile all’indirizzo internet ruoloperiti.consap.it.

Ai sensi del decreto del Ministero della Giustizia n. 109/2023, nell'albo dei consulenti tecnici d'ufficio istituito in ogni tribunale sono sempre comprese le categorie indicate nell'allegato A del decreto, con i relativi settori di specializzazione (tra cui la categoria “assicurazioni” con i settori di specializzazione “assicurazioni automobilistiche”, “assicurazioni danni”, “assicurazioni in genere” (*), “assicurazioni trasporti”, “assicurazioni vita”, “ricostruzione degli incidenti stradali”, “statistica assicurativa”).

Possono essere iscritti nell'albo coloro che, tra l'altro:
a) sono iscritti nei rispettivi ordini o collegi professionali, o ruoli, o associazioni professionali;
b) sono in regola con gli obblighi di formazione professionale continua, ove previsti;
c) sono di condotta morale specchiata;
d) sono dotati di speciale competenza tecnica nelle materie oggetto della categoria di interesse.

Al riguardo si rappresenta che sia il Regolamento Consap n. 1/2015 che il sopravvenuto Regolamento Consap n. 3/2024 non prevedono specifici obblighi di formazione professionale continua a carico degli iscritti, limitandosi a prevedere, all’art. 5, che “i periti curano, periodicamente, il proprio aggiornamento professionale”.

Il requisito della speciale competenza tecnica sussiste quando con specifico riferimento alla categoria e all'eventuale settore di specializzazione l'attività professionale è stata esercitata per almeno cinque anni in modo effettivo e continuativo.

In mancanza, la speciale competenza tecnica è riconosciuta quando ricorrono almeno due delle seguenti circostanze:

a) possesso di adeguati titoli di specializzazione o approfondimento post-universitari, purché l'aspirante sia iscritto da almeno cinque anni nei rispettivi ordini, collegi o associazioni professionali;

b) possesso di adeguato curriculum scientifico, comprendente, a titolo esemplificativo, attività di docenza, attività di ricerca, iscrizione a società scientifiche, pubblicazioni su riviste scientifiche;

c) conseguimento della certificazione UNI relativa all'attività professionale svolta, rilasciata da un organismo di certificazione accreditato.

Ai fini dell'iscrizione nella categoria e nel settore di specializzazione richiesti, la speciale competenza tecnica è valutata dal comitato costituito presso il tribunale interessato ai sensi dell'articolo 14 delle disposizioni di attuazione del c.p.c.

Nella domanda di iscrizione all'albo l'aspirante indica, mediante dichiarazione sostitutiva, tra l’altro:

  • di essere in regola con gli obblighi di formazione professionale continua, con specifica indicazione dei crediti conseguiti, e con gli obblighi contributivi e previdenziali;
  • l'attività professionale svolta, con particolare riguardo a quella degli ultimi cinque anni.


Il comitato verifica la veridicità delle dichiarazioni, anche mediante controlli a campione.

Si rammenta che la normativa del Ruolo Periti Assicurativi prevede l’obbligo per gli iscritti di versare il “contributo annuale di gestione” mentre non prevede alcuna forma di contribuzione previdenziale.

(*) artt 156 e 157 CdA

Ai sensi del decreto del Ministero della Giustizia n. 109/2023, costituiscono requisiti per il mantenimento dell'iscrizione all'albo lo svolgimento continuativo dell'attività professionale e il rispetto degli obblighi di formazione professionale continua, ove previsti dall'ordine, collegio o associazione cui si è iscritti.

In occasione della revisione dell'albo prevista dall'articolo 18 delle disposizioni di attuazione del c.p.c., il comitato costituito presso il tribunale ai sensi dell'articolo 14 delle medesime disposizioni di attuazione verifica la permanenza dei requisiti per l'iscrizione e la sussistenza dei requisiti predetti.

Al riguardo si rappresenta che sia il Regolamento Consap n. 1/2015 che il sopravvenuto Regolamento Consap n. 3/2024 non prevedono specifici obblighi di formazione professionale continua a carico degli iscritti, limitandosi a prevedere, all’art. 5, che “i periti curano, periodicamente, il proprio aggiornamento professionale”.

Si rammenta, inoltre, che la normativa del Ruolo Periti Assicurativi prevede l’obbligo per gli iscritti di versare il “contributo annuale di gestione” mentre non prevede alcuna forma di contribuzione previdenziale.