Ai sensi del decreto del Ministero della Giustizia n. 109/2023, nell'albo dei consulenti tecnici d'ufficio istituito in ogni tribunale sono sempre comprese le categorie indicate nell'allegato A del decreto, con i relativi settori di specializzazione (tra cui la categoria “assicurazioni” con i settori di specializzazione “assicurazioni automobilistiche”, “assicurazioni danni”, “assicurazioni in genere” (*), “assicurazioni trasporti”, “assicurazioni vita”, “ricostruzione degli incidenti stradali”, “statistica assicurativa”).
Possono essere iscritti nell'albo coloro che, tra l'altro:
a) sono iscritti nei rispettivi ordini o collegi professionali, o ruoli, o associazioni professionali;
b) sono in regola con gli obblighi di formazione professionale continua, ove previsti;
c) sono di condotta morale specchiata;
d) sono dotati di speciale competenza tecnica nelle materie oggetto della categoria di interesse.
Al riguardo si rappresenta che sia il Regolamento Consap n. 1/2015 che il sopravvenuto Regolamento Consap n. 3/2024 non prevedono specifici obblighi di formazione professionale continua a carico degli iscritti, limitandosi a prevedere, all’art. 5, che “i periti curano, periodicamente, il proprio aggiornamento professionale”.
Il requisito della speciale competenza tecnica sussiste quando con specifico riferimento alla categoria e all'eventuale settore di specializzazione l'attività professionale è stata esercitata per almeno cinque anni in modo effettivo e continuativo.
In mancanza, la speciale competenza tecnica è riconosciuta quando ricorrono almeno due delle seguenti circostanze:
a) possesso di adeguati titoli di specializzazione o approfondimento post-universitari, purché l'aspirante sia iscritto da almeno cinque anni nei rispettivi ordini, collegi o associazioni professionali;
b) possesso di adeguato curriculum scientifico, comprendente, a titolo esemplificativo, attività di docenza, attività di ricerca, iscrizione a società scientifiche, pubblicazioni su riviste scientifiche;
c) conseguimento della certificazione UNI relativa all'attività professionale svolta, rilasciata da un organismo di certificazione accreditato.
Ai fini dell'iscrizione nella categoria e nel settore di specializzazione richiesti, la speciale competenza tecnica è valutata dal comitato costituito presso il tribunale interessato ai sensi dell'articolo 14 delle disposizioni di attuazione del c.p.c.
Nella domanda di iscrizione all'albo l'aspirante indica, mediante dichiarazione sostitutiva, tra l’altro:
- di essere in regola con gli obblighi di formazione professionale continua, con specifica indicazione dei crediti conseguiti, e con gli obblighi contributivi e previdenziali;
- l'attività professionale svolta, con particolare riguardo a quella degli ultimi cinque anni.
Il comitato verifica la veridicità delle dichiarazioni, anche mediante controlli a campione.
Si rammenta che la normativa del Ruolo Periti Assicurativi prevede l’obbligo per gli iscritti di versare il “contributo annuale di gestione” mentre non prevede alcuna forma di contribuzione previdenziale.
(*) artt 156 e 157 CdA