Informazioni per gli iscritti
News e Avvisi Pubblici
A. ADEMPIMENTI, OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE, CANCELLAZIONE E REISCRIZIONE
CONTRIBUTO DI GESTIONE 2024
Ai sensi dell’art. 337 del Decreto Legislativo n. 209/2005 (Codice delle assicurazioni private), i periti assicurativi che si iscrivono nel Ruolo sono tenuti al pagamento di un contributo di gestione, il cui importo è stabilito annualmente con Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze.
Con Decreto Ministeriale del 30 ottobre 2024 il contributo per l’anno 2024 è stato determinato in € 100,00, lo stesso dovrà essere pagato entro il 30 gennaio 2025 (Provvedimento 21/2024).
Il contributo è dovuto dai periti già iscritti nel Ruolo alla data del 30.5.2024.
Per effettuare il versamento dovrà essere utilizzata la piattaforma PagoPA tramite la quale ciascun perito potrà scegliere se:
- pagare immediatamente on-line con carta di credito/debito, addebito sul conto corrente, altri metodi di pagamento;
- generare e scaricare un avviso con il quale effettuare il pagamento successivamente, ad esempio recandosi di persona presso il proprio sportello bancario od un tabaccaio abilitato.
Si ricorda che il mancato pagamento del contributo di gestione è motivo di cancellazione dal Ruolo e comporta l'avvio della procedura di riscossione coattiva delle somme dovute tramite ruolo.
B. OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE
I periti iscritti nel Ruolo sono tenuti a comunicare a CONSAP:
- la perdita dei requisiti previsti per l'iscrizione, entro dieci giorni lavorativi dal verificarsi dell'evento;
- la variazione delle informazioni fornite all'atto dell'iscrizione, entro venti giorni lavorativi dalla variazione stessa, mediante il "Modulo 6" scaricabile nella sezione Modulistica.
C. CANCELLAZIONE DAL RUOLO (art. 159 del codice delle assicurazioni)
La cancellazione dal ruolo avviene su richiesta dell'iscritto a seguito di presentazione di apposita domanda in bollo da € 16, secondo lo schema di cui al "Modulo 4" presente nella sezione Modulistica.
La cessazione dell'attività di perito non corredata dalla richiesta di cui sopra non esime l'interessato dal pagamento del contributo annuale.
Si ricorda che l'avvenuta cancellazione dal Ruolo non esime dall'adempimento degli obblighi previsti dall'art. 337 del Codice delle assicurazioni private, relativi al pagamento del contributo di vigilanza (dal 2015 denominato contributo di gestione) per le annualità di iscrizione al Ruolo nel contempo maturate da tutti gli iscritti al 30 maggio di ogni anno.
Consap procede alla cancellazione d'ufficio del perito nei casi di:
- radiazione;
- perdita di uno dei requisiti previsti per l'iscrizione;
- sopravvenuta incompatibilità (iscrizione nel registro intermediari, esercizio dell'attività di riparatore di veicoli e di natanti, dipendenti pubblici con rapporto di lavoro a tempo pieno ovvero a tempo parziale quando superi la metà dell'orario lavorativo a tempo pieno);
- mancato versamento del contributo di gestione. Si precisa che la morosità contributiva non comporta l’automatica cancellazione dal Ruolo, né attribuisce al moroso un diritto alla cancellazione. Fino a quando la Consap non adotti un provvedimento di cancellazione, il perito moroso resta iscritto, con conseguente maturazione dell’obbligo di pagamento dei contributi annuali.
D. REISCRIZIONE AL RUOLO (art. 160, comma 4, del Codice delle Assicurazioni)
Il perito cancellato può chiedere la reiscrizione, presentando una apposita domanda in bollo di €16 redatta secondo lo schema di cui al "Modulo 5" presente nella sezione Modulistica.
Nel caso in cui sia stato cancellato d’ufficio, il perito dovrà dimostrare di aver superato la condizione che aveva portato alla cancellazione (ad esempio di aver saldato la morosità contributiva, di non essere più un dipendente pubblico od il titolare di una carrozzeria).
Nella domanda va attestato di aver provveduto al versamento della tassa di concessione governativa di € 168,00. Tale importo deve essere pagato mediante bollettino di conto corrente postale n. 8003 , intestato a "Agenzia delle Entrate - Centro Operativo di Pescara - Tassa concessioni governative" causale "Tassa iscrizione nel Ruolo dei periti assicurativi".
OPERATIVO IL PORTALE ALBO CTU, PERITI ED ELENCO NAZIONALE
Si rende noto che dal 4.1.2024 è operativo il “Portale Albo CTU, periti ed elenco nazionale”, attraverso il quale i professionisti potranno inoltrare le domande di iscrizione a ciascun albo circondariale e su cui potranno essere effettuate tutte le interrogazioni utili per ottenere i dati relativi ai consulenti tecnici iscritti nei singoli albi circondariali.
Dal 4.3.2024 gli albi CTU e periti, già costituiti presso tutti gli uffici giudiziari in formato analogico, saranno sostituiti a tutti gli effetti dagli albi telematici, la cui tenuta avverrà in modalità esclusivamente informatica.
Poiché il DM n. 109 del Ministero della Giustizia del 4 agosto 2023 prevede alcune importanti novità (tra cui che le nuove domande di iscrizione all’albo CTU andranno presentate solamente nel periodo 1.3-30.4 e 1.9-31.10 di ciascun anno), per ulteriori chiarimenti sulla disciplina e le prassi operative dei singoli Tribunali si rinvia al testo del decreto in argomento (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 187/2023) e si invitano gli interessati ad informarsi presso le cancellerie dei Tribunali che gestiscono gli Albi CTU e Periti.
PROROGATO AL 2.6.2024 IL termine per il primo POPOLAMENTO dell’ALBO PERITI
Si fa presente che con nota del 4 marzo 2024 il Ministero della giustizia ha stabilito, in favore di coloro che erano già iscritti all’albo cartaceo/analogico dei periti, una proroga del termine per il primo popolamento dell’albo periti gestito digitalmente.
In particolare il Ministero ha comunicato che, ferma restando la scadenza del termine perentorio del 4 marzo 2024 prevista per l’albo CTU, per l’albo periti è stato accordato un nuovo termine perentorio di novanta giorni – e quindi fino al 2 giugno 2024 – per consentire ai professionisti già iscritti negli albi circondariali tenuti in modalità cartacea alla data del 4 marzo 2024, di ripresentare la domanda con modalità telematiche.
Per ulteriori chiarimenti, si invita a visionare la citata nota ministeriale a questo link oppure a rivolgersi ai Tribunali di interesse.