Accesso civico

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SEZIONE N. 1 - DESCRIZIONE DELLE TIPOLOGIE DI ACCESSO

Il vigente quadro normativo propone tre tipologie di accesso agli atti amministrativi, ovvero:

  1. l'Accesso civico semplice;
  2. l'Accesso generalizzato;
  3. l'Accesso documentale ai sensi della Legge n. 241/1990

Le principali caratteristiche dei tre istituti sono qui di seguito, in sintesi, evidenziate. Per informazioni di maggior dettaglio è possibile consultare il “Regolamento Accesso agli Atti” che illustra i criteri e le modalità per l'esercizio del diritto di accesso civico e documentale clicca qui.

L'art. 5, primo e secondo comma, del D.Lgs. n. 33/2013, così come modificato dal D.Lgs. n. 97/2016, disciplina, unitamente alle previsioni regolamentari contenute nella delibera Anac n. 1309 del 28.12.2016, le prime due tipologie di accesso:

  1. l'accesso civico semplice che permette di richiedere l'acquisizione dei soli documenti, informazioni o dati oggetto di pubblicazione obbligatoria, che Consap ha omesso di pubblicare (ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 cd. Decreto Trasparenza);
  2. l'accesso generalizzato che permette di richiedere l'acquisizione di documenti o dati detenuti da Consap, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del suddetto D.Lgs. n. 33/2013.

Per questo secondo tipo di accesso, la normativa prevede due tipi di eccezioni, quelle assolute e quelle relative:

Eccezioni Assolute

Ci si riferisce ai casi di segreto di Stato nonché a tutti quei casi in cui il divieto di accesso o divulgazione siano previsti dalla legge, ivi compresi i casi in cui l'accesso è subordinato dalla disciplina vigente al rispetto di specifiche modalità o limiti, inclusi quelli di cui all'art. 24, comma 1, della Legge n. 241/1990;

Eccezioni Relative

Ci si riferisce ai casi in cui la normativa riconosce la possibilità di rigettare l'istanza qualora il diniego sia necessario per evitare un pregiudizio concreto alla tutela di uno degli interessi pubblici ovvero di uno degli interessi privati elencati nell'art. 5 bis, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 33/2013:

  1. categoria interessi pubblici
    1. la sicurezza pubblica e l'ordine pubblico;
    2. la sicurezza nazionale;
    3. la difesa e le questioni militari;
    4. le relazioni internazionali;
    5. la politica e la stabilità finanziaria ed economica dello Stato;
    6. la conduzione di indagini sui reati e il loro perseguimento;
    7. il regolare svolgimento di attività ispettive.
  2. categoria interessi privati
    1. la protezione dei dati personali, in conformità con la disciplina legislativa in materia;
    2. la libertà e la segretezza della corrispondenza;
    3. gli interessi economici e commerciali di una persona fisica o giuridica, ivi compresi la proprietà intellettuale, il diritto d'autore e i segreti commerciali.

La terza tipologia di accesso agli atti è disciplinata dalla Legge n. 241/1990 ed è rappresentata da:

  1. l'accesso documentale, avente ad oggetto la presa visione e l'estrazione di copia di documenti amministrativi in relazione ai quali sussiste in capo all'istante "un interesse diretto, concreto ed attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso".

Anche l'esercizio di tale diritto soggiace ad alcuni limiti ed ipotesi di esclusione; al riguardo, per maggiori dettagli, si rimanda al testo della Legge che è possibile visualizzare cliccando qui.

SEZIONE N. 2 - MODALITÀ DI ESERCIZIO DEI DIRITTI DI ACCESSO

L'esercizio dei diritti di accesso civico semplice e accesso civico generalizzato, di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 5 del D.Lgs. n. 33/2013, non è sottoposto ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente (per cui chiunque può esercitarli anche indipendentemente dall'essere cittadini italiani o dal risiedere nel territorio dello Stato) e non richiede alcuna motivazione. La prima tipologia di accesso è gratuita, la seconda tipologia è gratuita qualora il rilascio di quanto richiesto avvenga in formato elettronico (nel caso in cui la risposta sia in formato cartaceo, l'amministrazione può richiedere il rimborso dei soli costi effettivamente sostenuti e documentati per la riproduzione su supporti materiali).

Le richieste di "accesso civico semplice" (scarica il modulo n. 1) o di accesso civico generalizzato (scarica il modulo n. 3) devono essere trasmesse secondo una delle due modalità di seguito descritte e ad esse va comunque allegata una copia fronte/retro di un documento d'identità in corso di validità del sottoscrittore:

1) per via telematica; richiesta sottoscritta mediante firma digitale o firma elettronica qualificata o firma in calce; in tali casi, l'inoltro dovrà avvenire:

2) a mezzo Raccomandata A.R.; richiesta debitamente sottoscritta il cui inoltro dovrà avvenire:

  • per l'accesso civico semplice a
    Consap SpA - Via Yser 14 00198 Roma
    Al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza
  • per l'accesso civico generalizzato a
    Consap SpA - Via Yser 14 00198 Roma
    Al Servizio gestione risorse, organizzazione e relazioni industriali

Il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, cui far pervenire le istanze di accesso civico semplice secondo le modalità sopra descritte, è l'avv. Paola Primon Titolare del Servizio audit, compliance, risk management e privacy, raggiungibile al seguente recapito telefonico 06.85796231.

Infine, le richieste di accesso agli atti ai sensi della Legge n. 241/1990 cd. accesso documentale (scarica il modulo n. 5) devono essere motivate e, unitamente a copia fronte/retro di un documento d'identità in corso di validità del sottoscrittore, inoltrate a Consap SpA (specificando il Servizio competente per il procedimento di interesse), mediante una delle seguenti modalità:

  1. a mezzo Raccomandata A.R., all'indirizzo Via Yser 14 00198 Roma;
  2. via posta elettronica, all'indirizzo dell'ufficio che ha formato il documento o che lo detiene stabilmente desumibile dalla pagina del sito web istituzionale;
  3. via posta elettronica certificata, all'indirizzo consap@pec.consap.it.

Il rilascio di copie è subordinato al rimborso del costo di produzione, salve le disposizioni vigenti in materia di bollo, nonché i diritti di ricerca e di visura.

SEZIONE N. 3 - TEMPI DI RISCONTRO DELLE RICHIESTE DI ACCESSO

La vigente normativa prevede precisi tempi di riscontro per ciascuna tipologia di accesso agli atti di cui l'utenza intende avvalersi.

  1. Accesso civico semplice

Il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza è tenuto a concludere il procedimento di accesso con provvedimento espresso e motivato nel termine di trenta giorni dalla presentazione dell'istanza.

Sussistendo i presupposti, il Responsabile avrà cura di pubblicare sul sito istituzionale i dati, le informazioni o i documenti richiesti e di comunicare al richiedente l'avvenuta pubblicazione degli stessi, indicandogli il relativo collegamento ipertestuale.

  1. Accesso generalizzato

Il procedimento di accesso deve concludersi con provvedimento espresso e motivato adottato dall'Amministrazione nel termine di trenta giorni dalla presentazione dell'istanza, con la comunicazione del relativo esito al richiedente e agli eventuali controinteressati.

Tali termini sono sospesi nel caso di comunicazione dell'istanza al controinteressato durante il tempo stabilito dalla norma per consentire allo stesso di presentare eventuale opposizione (scarica il modulo n. 6).

In caso di accoglimento, Consap provvede a trasmettere tempestivamente al richiedente i dati o i documenti richiesti.

  1. Accesso documentale:

I tempi e le modalità di risposta sono regolati dalla Legge n. 241/1990.

SEZIONE N. 4 - RICHIESTE DI RIESAME

4.1 In caso di ritardo o mancata risposta o diniego da parte del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza delle richieste di accesso civico semplice, il richiedente può ricorrere al titolare del potere sostitutivo che conclude il procedimento di accesso entro i termini di cui all'art. 2, comma 9 ter, della Legge n. 241/1990. La titolarità di detto potere è attribuita al Dott. Gianfranco Scanu, Responsabile della Direzione Risorse Umane di Consap SpA, raggiungibile al recapito telefonico 06.85796505.

Il ricorso al potere sostitutivo deve avvenire utilizzando il modulo scaricabile tramite il seguente link:

  • modulo di attivazione del "potere sostitutivo" (scarica il modulo n. 2);

da inoltrare a Consap SpA – al Responsabile della Direzione Risorse Umane quale titolare del potere sostitutivo, mediante una delle seguenti modalità:

  1. a mezzo Raccomandata A.R., all'indirizzo Via Yser 14 00198 Roma;
  2. via posta elettronica, all'indirizzo poteresostitutivo@consap.it.

4.2 Nei casi di diniego totale o parziale "dell'accesso generalizzato", o di mancata risposta nei termini di legge, il richiedente può presentare istanza di riesame al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, utilizzando il modulo scaricabile tramite questo link:

  • Modulo di "richiesta di riesame" (scarica il modulo n. 4)

da inoltrare con le seguenti modalità:

  1. a mezzo Raccomandata A.R., all'indirizzo Via Yser 14 00198 Roma;
  2. via posta elettronica, all'indirizzo responsabileanticorruzione@consap.it.

Il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, entro il termine di venti giorni, provvede ad esaminare la richiesta e a decidere in merito alla stessa.

Nel caso di diniego a tutela degli interessi privati di cui all'art. 5-bis, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 33/2013 (tutela dei dati personali), il citato Responsabile provvede dopo aver sentito il Garante per la protezione dei dati personali, il quale si pronuncia entro dieci giorni dalla richiesta. Dalla comunicazione al Garante, il termine per l'adozione del provvedimento da parte del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza viene sospeso fino al ricevimento del parere del Garante e comunque per un periodo non superiore ai predetti dieci giorni.

Per entrambe le sopra indicate modalità di accesso (4.1 e 4.2), al richiedente è sempre riconosciuta la possibilità di attivare la tutela giurisdizionale davanti al giudice amministrativo (Tribunale amministrativo regionale), ai sensi dell'art. 116 Codice del processo amministrativo D. Lgs. n. 104/2010.

4.3 Nei casi di accoglimento della richiesta di accesso, il controinteressato può presentare richiesta di riesame ai sensi del comma 7 dell'art.5 del D.Lgs. 33/2013 (scarica il modulo n. 7) secondo le seguenti modalità:

  1. a mezzo Raccomandata A.R., all'indirizzo Via Yser 14 00198 Roma;
  2. via posta elettronica, all'indirizzo responsabileanticorruzione@consap.it.

4.4 Infine, in caso di diniego totale o parziale delle richieste di "accesso documentale" presentate ai sensi della Legge n. 241/1990, si rimanda alla specifica disciplina di riferimento che può essere visualizzata cliccando qui.

SEZIONE N. 5 - REGISTRO DEGLI ACCESSI

In conformità alla delibera Anac n. 1309 del 28.12.2016 Consap si è dotata di un apposito registro all’interno del quale vengono annotati gli estremi delle tre diverse tipologie di richieste di accesso agli atti pervenute alla Società.

Per accedere al Registro, cliccare qui.

SEZIONE N. 6 – INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI FORNITI IN OCCASIONE DELLA RICHIESTA DI ACCESSO O DELL'OPPOSIZIONE DA PARTE DEL CONTROINTERESSATO cliccare qui

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (in breve “GDPR”)